Ampliamento numero posti per immatricolazioni corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia- anno accademico 2011-2012
VISTO il D.M. 15 giugno 2011 con cui sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione per l'anno accademico 2011-2012 ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale;
VISTO il D.M. 5 luglio 2011 con cui è stato definito, di concerto con il Ministro della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
VISTA, in particolare, la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTE le note delle Università degli studi di Foggia, di Messina, di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Sassari con le quali viene richiesto di autorizzare ulteriori posti per le ammissioni al corso di laurea magistrale predetto per l'anno accademico 2011-2012;
CONSIDERATO che la programmazione dei posti definita con il richiamato decreto 5 luglio 2011 risulta inferiore rispetto alle esigenze del fabbisogno professionale del medico chirurgo, di cui alla la rilevazione per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;
RITENUTO, d'intesa con il Ministero della Salute, di poter accogliere le richieste predette, e di consentire a tutti gli Atenei di ampliare l'offerta formativa a suo tempo deliberata dagli organi accademici in modo da correlare maggiormente la programmazione del corso all'esigenza del fabbisogno del servizio sanitario a livello nazionale;
RITENUTO, peraltro, che per poter garantire la qualità formativa, il predetto incremento sia definito dalle singole sedi nel limite del 10 per cento rispetto al numero dei posti definiti con il richiamato D.M. 5 luglio 2011;
RITENUTO che gli Atenei interessati comunichino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le decisioni assunte stante la necessità di quantificare la programmazione definitiva per l'anno accademico 2011-2012;
RITENUTO di dover comunque salvaguardare il principio del merito in ordine alla posizione dei candidati nelle relative graduatorie in funzione della opzione espressa circa il corso prescelto;
D E C R E T A:
Art.1
1. Le Università sono autorizzate ad incrementare, nel limite del 10 per cento secondo la numerosità massima riportata nella tabella 1 allegata, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, già definito con il D.M. 5 luglio richiamato nelle premesse.
2. Le Università nel procedere alle immatricolazioni degli studenti, conseguenti al predetto ampliamento, tengono conto della posizione di merito in graduatoria e delle opzioni espresse dai candidati circa il corso scelto, consentendo altresì a coloro che risultano già immatricolati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, indicato come seconda opzione, di transitare al corso in Medicina e Chirurgia qualora siano ancora interessati e l'entità dell'incremento dei posti lo consenta.
3. Per quanto attiene alle sedi universitarie aggregate, le cui immatricolazioni sono state disciplinate nell'allegato n.2, parte integrante del D.M. 15 giugno 2011, citato nelle premesse, il CINECA rende disponibile dalle ore 9.00 del giorno 1 dicembre alle ore 15.00 del 5 dicembre una procedura che consente agli studenti, già immatricolati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria o, per le sedi di Udine e Trieste, di Medicina e Chirurgia di manifestare l'interesse a transitare sul corso di Medicina e Chirurgia secondo l'ordine delle opzioni a suo tempo espresse, qualora l'entità dell'incremento dei posti lo consenta.
4. Le Università sono tenute a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le eventuali conseguenti deliberazioni assunte, in modo da poter quantificare la programmazione definitiva del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2011-2012. Per le sedi universitarie aggregate di cui al comma precedente la comunicazione deve avvenire entro il 30 novembre.
Roma, 23 novembre 2011
f.to Il Ministro della Salute
Renato Balduzzi
f.to Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Francesco Profum
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